Basi legali

Il Servizio SCPT è un servizio indipendente preposto alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni in Svizzera. Svolge i propri incarichi autonomamente a favore delle autorità inquirenti e non è vincolato da istruzioni. Sul piano amministrativo, il Servizio SCPT è aggregato al Centro servizi informatici del Dipartimento federale di giustizia e polizia (CSI-DFGP; art. 3 OSCPT).

Il Codice di procedura penale (CPP) stabilisce per quali reati le autorità inquirenti possono rilevare e trattare informazioni ottenute nel quadro di una sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. La legge fornisce un elenco esaustivo dei reati per i quali è possibile disporre la sorveglianza previa approvazione giudiziaria (art. 269 cpv. 2 CPP e art. 70 cpv. 2 PPM). Misure di sorveglianza possono essere ordinate anche al di fuori di procedimenti penali per ritrovare persone disperse, la cui salute o vita è in grave pericolo (art. 3 LSCPT). La legge disciplina inoltre i principi della procedura e dell'esecuzione delle ricerche di emergenza nonché le competenze dei servizi coinvolti.

La Confederazione, per il tramite del Servizio SCPT, indennizza i fornitori di servizi di telecomunicazione per gli oneri sopportati per intercettare i dati richiesti. Queste spese sono fatturate alle autorità inquirenti sotto forma di emolumenti. Le rispettive tariffe sono fissate nell'ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (RS 780.115.1).

Ultimo aggiornamento: 06.11.2019 - 15:03